Accordo trasferimento persone condannate
Art. 15
Cessazione dell'esecuzione
In vigore dal 18 dic 2019
Cessazione dell'esecuzione
Lo Stato di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena è informato dallo Stato di Condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la condanna cessa di essere eseguibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2019-11-18;146#art-atp-15