REGIO DECRETO·n. 599·25 marzo 1923
Concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze.
Vigente dal 14 dicembre 2009 35 articoli 14 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In virtù d
Art. 2Alle ragionerie delle Amministrazioni centrali spettano, per l'esame finanziario, le tratt
Art. 3I direttori capi di ragioneria riferiscono al Ministro delle finanze, pel tramite della Ra
Art. 4Per tutto quanto si attiene alle funzioni che disimpegnano nell'interesse dell'Amministraz
Art. 5Ferme le disposizioni del R. decreto 8 settembre 1906, n. 513, e indipendentemente alle in
Art. 6Il direttore capo della ragioneria firma, nella sua qualità, la corrispondenza e gli atti
Art. 7Gli impiegati addetti alle ragionerie osservano rigorosamente, sotto la vigilanza dei dire
Art. 8Sono istituiti: a) il ruolo organico del personale di concetto delle Ragionerie centrali,
Art. 9Sono trasferiti nel ruolo di cui alla lettera a) del precedente articolo, secondo le norme
Art. 10Nel ruolo d'ordine di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 è trasferito il person
Art. 11Oltre ai personali, di cui ai precedenti articoli 9 e 10, passano alla dipendenza dell'Amm
Art. 12Possono essere trattenuti in servizio presso le ragionerie delle Amministrazioni centrali,
Art. 13Fino al termine stabilito al successivo articolo 20, il personale indicato agli articoli 9
Art. 14Per il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 11 viene costituito uno speciale ruo
Art. 15Le promozioni del personale proveniente dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e
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ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica della Tabella C.