Art. 24
In vigore dal 31 mar 1923
I direttori capi di ragioneria delle Amministrazioni centrali sono nominati dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro interessato, sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato.
Temporaneamente, le funzioni di direttore capo di ragioneria possono essere conferite, per incarico, a un direttore capo di divisione del ruolo centrale di ragioneria.
Con decreti del Ministro delle finanze i direttori capi di ragioneria possono essere collocati a disposizione della Ragioneria generale dello Stato. In tale caso non spetta il godimento della indennità di cui al R. decreto 25 dicembre 1881, n. 581-bis.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-24