Art. 27

Abrogato
In vigore dal 1 dic 1923
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 NOVEMBRE 1923, N. 2395

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-27

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Art. 27 Concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze. — Testo vigente | Portale Normativo