Art. 31
In vigore dal 31 mar 1923
I provvedimenti pel trasferimento dei singoli impiegati alle dipendenze del Ministero delle finanze, ai termini del presente decreto, sono disposti mediante decreti del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri competenti.
Fino all'emanazione di tali decreti, il personale di cui trattasi, qualunque sia l'ufficio o l'Amministrazione in cui venga destinato a prestare servizio, continuerà a percepire gli stipendi ed assegni ad esso dovuti a carico del bilancio dell'Amministrazione dei cui ruoli fa parte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-31