Art. 35

In vigore dal 31 mar 1923
Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno, salva la disposizione di cui all', ultimo comma, la quale ha efficacia a decorrere dal 1° marzo 1923. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. DE STEFANI. Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-35

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Art. 35 Concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze. — Testo vigente | Portale Normativo