Art. 32
In vigore dal 31 mar 1923
Fino a quando non abbiano avuto attuazione i provvedimenti indicati all' del presente decreto, il personale in eccedenza, sui posti di cui alla annessa tabella D, salvo le disposizioni dell' e dell'ultimo comma dell', è conservato in soprannumero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-32