Art. 17
In vigore dal 31 mar 1923
L'applicazione dei provvedimenti previsti dai Regi decreti 25 gennaio 1923, n. 87, e 28 gennaio 1923, n. 153, per i personali considerati nei precedenti articoli, in quanto non eseguita da parte delle varie Amministrazioni, all'attuazione del presente decreto, avrà effetto, entro il 30 giugno 1923, a cura del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio d'amministrazione di cui al successivo .
Agli effetti dell'applicazione del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, valgono i ruoli organici separati per Amministrazione, di cui alla tabella D annessa al presente decreto.
Ai fini del presente articolo parteciperà al Consiglio stesso, con voto deliberativo, il capo del personale dell'Amministrazione da cui proviene l'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-17