Art. 15

In vigore dal 31 mar 1923
Le promozioni del personale proveniente dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni assegnato al ruolo transitorio di cui al precedente , avranno luogo secondo le norme fissate dagli del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, restando riservati agli aiuto ufficiali tutti i posti di ufficiale. In relazione alla graduale cessazione dal servizio del personale appartenente al ruolo suddetto, salvi gli avanzamenti di cui al comma precedente, i posti che risulteranno vacanti nel ruolo medesimo saranno soppressi o portati ad aumento del ruolo del personale d'ordine delle ragionerie centrali. Il riparto dei posti nei gradi di applicato ed archivista di quest'ultimo ruolo è fatto mediante decreto del ministro delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-15

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