Art. 20

In vigore dal 31 mar 1923
Al 1° luglio 1923 sarà effettuata la fusione del personale compreso nei ruoli separati, di cui alla tabella D, nei ruoli di concetto e d'ordine istituiti con l' del presente decreto. I ruoli di cui alla predetta tabella D rimangono soppressi, salvi gli effetti previsti al capoverso del successivo .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-20

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