Art. 19

In vigore dal 31 mar 1923
Gli impiegati passati alle dipendenze del Ministero delle finanze, che non trovino collocamento nel ruolo separato della propria categoria relativo alla ragioneria dell'Amministrazione da cui provengono, possono essere trasferiti, sentito il Consiglio d'amministrazione di cui all', nei ruoli del personale delle ragionerie centrali degli altri Ministeri, di cui alla tabella D annessa al presente decreto, qualora nei ruoli stessi vi siano posti disponibili, salva, per quanto riguarda il personale della ragioneria del Ministero delle poste e dei telegrafi, la preventiva applicazione del terzo comma dell'. Gli anzidetti impiegati qualunque sia il loro grado e la loro anzianità sono tutti collocati nel primo grado del ruolo, dopo gl'impiegati a questo appartenenti. Quelli fra essi che abbiano un grado superiore, conservano il titolo ed il trattamento economico di cui sono provvisti, e qualora, prima della costituzione del ruolo generale del personale di ragioneria delle Amministrazioni centrali di cui al successivo , si rendano vacanti posti del loro grado nel ruolo separato della ragioneria dell'Amministrazione da cui provengono, possono essere restituiti al ruolo medesimo ed ottenere la reintegrazione nel grado, riacquistando la relativa anzianità. Rimangono ferme per il personale già appartenente al Ministero della istruzione pubblica le disposizioni che consentono il collocamento in altri ruoli relativi ad uffici ed istituti dipendenti dal Ministero medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-19

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