Art. 18
In vigore dal 25 giu 1923
Entro lo stesso termine del 30 giugno 1923, indicato al precedente articolo, sarà provveduto alle promozioni occorrenti per coprire, nei vari gradi, i posti che risultino vacanti secondo i ruoli organici separati per Amministrazione, di cui alla predetta tabella D annessa al presente decreto.
Le promozioni al grado di primo ragioniere, salvi i diritti riconosciuti ai ragionieri che abbiano già conseguito l'idoneità per la nomina al grado stesso, ai sensi dell' del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, avranno effetto nel modo previsto alla lettera b) dello stesso .
I posti di ragioniere che risulteranno vacanti nel ruolo separato per la ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, dopo il passaggio nel ruolo medesimo del personale di cui alla lettera e) dello , saranno conferiti, in deroga alle norme di carriera stabilite col Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nei modi di cui appresso ai capi d'ufficio, ai primi ufficiali ed ufficiali in servizio od assegnati al 1° gennaio 1923 alla ragioneria centrale suddetta:
a) un terzo, per merito comparativo su designazione del Consiglio d'amministrazione di cui all' fra il personale che sia munito di licenza di Istituto tecnico, o di altro titolo riconosciuto equipollente;
b) due terzi mediante esame, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al personale riconosciuto meritevole di partecipare all'esame stesso a giudizio del Consiglio d'amministrazione predetto.
Le nomine ai posti di ragioniere di cui al precedente comma hanno effetto con la stessa data stabilita all' per la formazione del ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-18