Art. 9
In vigore dal 25 giu 1923
Sono trasferiti nel ruolo di cui alla lettera a) del precedente articolo, secondo le norme stabilite dagli articoli successivi:
a) il personale a qualunque ufficio o servizio assegnato, appartenente:
1° - ai ruoli centrali di Ragioneria del già Ministero del Tesoro e del Ministero delle Finanze, in vigore prima della emanazione del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 112;
2° - ai ruoli centrali di Ragioneria dei Ministeri della Giustizia, della Guerra, della Marina (militare o mercantile) dell'Istruzione Pubblica, dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio, del già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
3° - al ruolo centrale di Ragioneria dell'Amministrazione del Fondo per il Culto;
4° - al ruolo unico di Ragioneria dell'Amministrazione coloniale, costituito con Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;
b) il personale che sarà assegnato al ruolo centrale di Ragioneria del Ministero degli Affari Esteri, in base al Regio decreto 4 marzo 1923, n. 500;
c) il personale appartenente al ruolo unico di Ragioneria del Ministero dell'Interno, che risulti assegnato, al 1. gennaio 1923, a servizi di ragioneria presso quell'Amministrazione centrale, e che trovavasi, a quella data, già alla diretta dipendenza del direttore capo di ragioneria; nonché il personale dello stesso ruolo assegnato, alla data predetta, ai servizi di ragioneria dipendenti dal Ministero delle Finanze, relativi alla liquidazione della gestione degli Approvvigionamenti e Consumi, e che vi sia ancora assegnato alla data del presente decreto, entro il numero massimo di sette impiegati;
d) il personale facente parte, ai termini delle disposizioni del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, del ruolo di ragioneria del Ministero dei Lavori Pubblici, ad eccezione del Cassiere;
e) il personale appartenente ai ruoli della prima categoria dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, assegnato, al 1. gennaio 1923, alla Ragioneria centrale dell'Amministrazione medesima.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-9