Art. 14
In vigore dal 31 mar 1923
Per il personale di cui alla lettera a) dell' viene costituito uno speciale ruolo transitorio, estraneo a quelli di cui all', col trattamento stabilito dalla tabella E annessa al presente decreto. Nel ruolo medesimo sono, altresì, compresi, con grado di aiuto ufficiale, gli impiegati avventizi ed i supplenti in missione, di cui alla lettera b) del citato , addetti alla ragioneria centrale del Ministero delle poste e dei telegrafi.
Nel ruolo transitorio di cui al comma precedente il numero dei posti è stabilito, per ciascun grado, in corrispondenza al numero effettivo degli impiegati che, ai termini del presente articolo, rimane collocato nel detto ruolo, dedotti i posti relativi agli impiegati che otterranno la nomina a ragioniere ai sensi del terzo comma dell'.
Salvo quanto è disposto al primo comma del presente articolo per il personale non di ruolo, addetto alla ragioneria del Ministero delle poste e dei telegrafi, il rimanente personale avventizio o assimilato di cui all', passa alle dipendenze del Ministero delle finanze, conservando la propria attuale qualità e il trattamento di cui è provvisto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-14