Art. 10

In vigore dal 31 mar 1923
Nel ruolo d'ordine di cui alla lettera b) del precedente è trasferito il personale d'ordine, in servizio o assegnato alla ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie delle Amministrazioni centrali, alla data del 1° gennaio 1923, e appartenente a ruoli centrali o a ruoli unici per gli uffici centrali e provinciali. Nel ruolo stesso è trasferito il personale appartenente al ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in servizio, alla data suindicata, nella ragioneria della detta Amministrazione e che faccia passaggio nel ruolo ordinario del personale d'ordine ai termini del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238. Potranno altresì essere nominati applicati nel ruolo suddetto, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione di cui all', gli impiegati di altre categorie addetti al 1° gennaio 1923 alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno come personale ausiliario per i bisogni del servizio.
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