Art. 5
In vigore dal 31 mar 1923
Ferme le disposizioni del R. decreto 8 settembre 1906, n. 513, e indipendentemente alle indagini o accertamenti di carattere speciale, inerenti alla gestione finanziaria, che possano occorrere presso qualsiasi Amministrazione, il Ministro delle finanze ha facoltà di disporre, dandone avviso al Ministro competente, verifiche ed ispezioni agli uffici di ragioneria provinciali o dipartimentali delle diverse Amministrazioni, ed, in genere, a qualunque servizio o ufficio che abbia attribuzioni contabili.
Col consenso del Ministro delle finanze, i singoli Ministri possono affidare, quando lo reputino opportuno, ai funzionari appartenenti alla rispettiva ragioneria centrale l'incarico di eseguire verifiche ed ispezioni ai servizi dipendenti. Ove lo richiedano condizioni particolari di servizio, possono all'uopo essere designati col consenso del Ministro delle finanze, funzionari incaricati in via ordinaria delle dette ispezioni e verifiche.
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