Art. 3

In vigore dal 31 mar 1923
I direttori capi di ragioneria riferiscono al Ministro delle finanze, pel tramite della Ragioneria generale dello Stato, sulle questioni di maggiore importanza su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi la gestione del bilancio. Riferiscono particolarmente sull'andamento degli impegni, affinché possano essere adottati in tempo utile i provvedimenti occorrenti per evitare eccedenze in confronto degli stanziamenti autorizzati. Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu immediatamente denunciata alla ragioneria, i direttori capi hanno l'obbligo di informarne il Ministro delle finanze per l'accertamento delle responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni. Per tutte le spese, le quali non abbiano carattere di spesa fissa, che riguardino necessità continuative o periodiche, o che, comunque, siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o altri intervalli di tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinché le erogazioni si effettuino per importi non superiori alla quota del fondo inscritto in bilancio corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce. Nella trasmissione dei provvedimenti indicati al secondo comma dell' del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 126, i direttori capi di ragioneria espongono le proprie osservazioni circa la valutazione degli effetti finanziari dei provvedimenti medesimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-3

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