Art. 6
In vigore dal 31 mar 1923
Il direttore capo della ragioneria firma, nella sua qualità, la corrispondenza e gli atti che si riferiscono alle funzioni del proprio ufficio. Firma, inoltre, per delega del Ministro competente, o, se trattisi di amministrazione autonoma, per il capo della medesima, gli atti inerenti alle funzioni di cui al precedente .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-6