Art. 1
In vigore dal 31 mar 1923
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 126;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e ad interim per gli affari esteri, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Le ragionerie delle Amministrazioni centrali sono uffici del Ministero delle finanze, alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato.
Nell'adempimento delle proprie funzioni, le ragionerie osservano e vigilano perché siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal Ministro delle finanze:
a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;
b) per l'esatto accertamento delle entrate;
c) per la parsimoniosa e corretta gestione dei fondi autorizzati per le spese delle varie Amministrazioni.
Collaborano, inoltre, sotto l'autorità dei singoli Ministri, o dei capi delle Amministrazioni aventi ordinamenti autonomi al regolare andamento dei servizi per quanto si riferisce alla gestione finanziaria e al disimpegno delle attribuzioni di carattere contabile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-1