Art. 4

In vigore dal 31 mar 1923
Per tutto quanto si attiene alle funzioni che disimpegnano nell'interesse dell'Amministrazione rispettiva, le ragionerie centrali mantengono gli attuali rapporti con gli organi facenti parte di detta Amministrazione e con gli organi di controllo esterno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-4

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