Art. 7
In vigore dal 31 mar 1923
Gli impiegati addetti alle ragionerie osservano rigorosamente, sotto la vigilanza dei direttori capi, l'orario e le altre disposizioni di disciplina interna stabilite per la rispettiva Amministrazione.
L'applicazione delle sanzioni disciplinari per gli impiegati suddetti compete al Ministero delle finanze, e avrà effetto secondo le norme del Testo Unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dei regolamenti propri del Ministero medesimo.
I singoli Ministri, o i capi delle Amministrazioni autonome, possono, tuttavia, in caso d'infrazioni disciplinari ad essi risultanti, fare le segnalazioni necessarie al Ministro delle finanze affinché siano adottati i provvedimenti opportuni.
I direttori capi rilasciano le note informative, concedono i congedi ordinari e provvedono a quant'altro sia nelle loro facoltà, secondo le disposizioni vigenti, nei riguardi del personale dei ruoli delle ragionerie centrali addetto alle rispettive Amministrazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-7