Art. 2

In vigore dal 31 mar 1923
Alle ragionerie delle Amministrazioni centrali spettano, per l'esame finanziario, le trattazioni riflettenti il bilancio e, inoltre, tutte le attribuzioni loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti, nonché dagli ordinamenti interni delle singole Amministrazioni in vigore al 1° febbraio 1923. Dette attribuzioni possono essere modificate soltanto su proposta, determinazione o consenso del Ministro delle finanze. Non possono essere affidati dalle singole Amministrazioni ad altri uffici, esistenti o di nuova istituzione, compiti od incarichi comunque compresi nelle funzioni delle ragionerie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo