Art. 2
In vigore dal 31 mar 1923
Alle ragionerie delle Amministrazioni centrali spettano, per l'esame finanziario, le trattazioni riflettenti il bilancio e, inoltre, tutte le attribuzioni loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti, nonché dagli ordinamenti interni delle singole Amministrazioni in vigore al 1° febbraio 1923.
Dette attribuzioni possono essere modificate soltanto su proposta, determinazione o consenso del Ministro delle finanze.
Non possono essere affidati dalle singole Amministrazioni ad altri uffici, esistenti o di nuova istituzione, compiti od incarichi comunque compresi nelle funzioni delle ragionerie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-2