Art. 11
In vigore dal 31 mar 1923
Oltre ai personali, di cui ai precedenti , passano alla dipendenza dell'Amministrazione delle finanze, in quanto in servizio e assegnati alle rispettive ragionerie centrali al 1° gennaio 1923:
a) il personale appartenente ai ruoli della seconda categoria dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica;
b) il personale avventizio, o assimilato, che disimpegni funzioni di concetto o mansioni d'ordine, compresi, per il Ministero delle poste e dei telegrafi, i supplenti in missione.
Il personale di cui al presente articolo, non forma parte dei ruoli di cui al precedente , e viene trasferito all'Amministrazione delle finanze con le norme e condizioni di cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-11