Art. 13

In vigore dal 31 mar 1923
Fino al termine stabilito al successivo , il personale indicato agli è collocato in ruoli separati, secondo le Amministrazioni cui il personale medesimo attualmente appartiene, giusta la tabella D annessa al presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-13

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