Art. 16
In vigore dal 31 mar 1923
Il personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, trasferito nei ruoli del Ministero delle finanze, conserva i diritti ad esso derivanti dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, per il conferimento degli aumenti periodici di stipendio, gli abbreviamenti dei periodi di avanzamento, il mantenimento degli assegni ad personam e il conferimento dell'assegno di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.
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