Art. 8

In vigore dal 31 mar 1923
Sono istituiti: a) il ruolo organico del personale di concetto delle Ragionerie centrali, di cui alla tabella A annessa al presente decreto; b) il ruolo organico del personale d'ordire delle Ragionerie centrali, di cui alla tabella B annessa al presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-8

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