Art. 23
In vigore dal 10 set 1988
Il Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, per il personale appartenente ai ruoli istituiti col presente decreto, è presieduto dal Ministro delle finanze o dal Sottosegretario di Stato, ed è composto:
a) del ragioniere generale dello Stato, o, in sua vece, dell'ispettore generale;
b) di due direttori capi di ragioneria appartenenti al grado quinto del ruolo delle ragionerie centrali designati di anno in anno con decreto del Ministro per le finanze;
c) del capo della divisione del personale presso la Ragioneria generale o di chi ne faccia le veci.
Saranno inoltre designati nei modi stabiliti alla lettera b) due direttori capi di ragioneria come membri supplenti. Essi partecipano al Consiglio in quanto manchino direttori capi di ragioneria designati come membri effettivi.
Quando si tratti di questioni disciplinari interviene al Consiglio, con voto deliberativo, il direttore capo della ragioneria centrale dell'Amministrazione in cui l'impiegato presta servizio.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che "I membri supplenti di cui al secondo comma del citato articolo 23 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, debbono appartenere anche essi al grado quinto". Ha inoltre disposto (con l'art. 54, comma 3) che "Agli effetti di servizio e disciplinari il direttore capo di ragioneria delle amministrazioni centrali e' superiore al capo divisione".
- Il Regio D.L. 8 giugno 1936, n. 1120, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 122, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "A modificazione dell'art. 23 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599 e dell'art. 54 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il predetto Consiglio e' presieduto dal Ministro per le finanze o dal Sottosegretario di Stato, ed e' composto: a) del Ragioniere generale dello Stato, o, in sua sostituzione, di un ispettore generale; b) di quattro funzionari di grado quinto della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, designati di anno in anno con decreto del Ministro per le finanze; c) del capo della divisione del personale presso la Ragioneria generale dello Stato o di chi ne fa le veci".
- La L. 26 luglio 1939, n. 1037, nel modificare l'art. 3 del Regio D.L. 8 giugno 1936, n. 1120, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 122, ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, commi 1 e 2) che "Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruoli delle ragionerie delle intendenze di finanza, previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, e' presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed e' composto: a) del ragioniere generale dello Stato; b) dei funzionari di grado quarto e di due funzionari di grado quinto dei ruoli della ragioneria generale dello Stato, designati, questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono altresi' designati, quali membri supplenti, altri due funzionari di grado quinto degli stessi ruoli; c) del capo del personale presso la ragioneria generale dello Stato, o di chi ne fa le veci. Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII, restando in funzioni fino a tale data il consiglio d'amministrazione costituito a norma del citato articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120".
- Il D.Lgs Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 20, nel modificare l'art. 20 della L. 26 luglio 1939, n. 1037, che a sua volta modifica l'art. 3 del Regio D.L. 8 giugno 1936, n. 1120, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 122, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Del Consiglio di amministrazione per i personali dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie delle Intendenze di finanza, previsto dall'articolo 20 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, fanno parte anche i funzionari di grado 4° non appartenenti a detti ruoli cui siano state affidate mediante decreto Luogotenenziale le funzioni di ispettore generale capo della predetta Ragioneria generale dello stato. S'intende inoltre applicabile per il predetto Consiglio di amministrazione il disposto dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 456".
- Il D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, nel modificare l'art. 20 della L. 26 luglio 1939, n. 1037, che a sua volta modifica l'art. 3 del Regio D.L. 8 giugno 1936, n. 1120, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1937, n. 122, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruoli delle ragionerie delle intendenze di finanza, previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, e' presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed e' composto: a) del ragioniere generale dello Stato; b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresi' designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-23