Art. 25

In vigore dal 31 mar 1923
Salvo quanto stabilisce per la nomina dei direttori capi di ragioneria il precedente , le assegnazioni e i trasferimenti, fra le varie Amministrazioni, del personale appartenente ai ruoli delle ragionerie centrali, sono disposti dal Ministro delle finanze. Per l'assegnazione numerica del personale alle ragionerie delle singole Amministrazioni, la tabella D annessa al presente decreto vale come tabella di ripartizione, e rimarrà, a tale effetto, in vigore anche dopo la soppressione dei ruoli separati in base ad essa costituiti, salve le eventuali successive modificazioni, da approvarsi con decreti del Ministro delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-25

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Art. 25 Concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze. — Testo vigente | Portale Normativo