Art. 26
In vigore dal 31 mar 1923
Gli impiegati dei ruoli delle ragionerie centrali, di cui al presente decreto, prestano servizio esclusivamente presso le ragionerie medesime.
Soltanto in casi di assoluta eccezione, il Ministro delle finanze può consentire che impiegati del ruolo di concetto siano destinati, per funzioni di ragioneria, ad uffici estranei, quando risulti indispensabile per necessità di servizio o sia riconosciuto che le funzioni da disimpegnare non possono essere direttamente adempiute presso gli uffici della ragioneria competente.
Le autorizzazioni relative sono date volta per volta, con la indicazione, altresì, ove occorra, del periodo di durata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-26