Art. 30
In vigore dal 25 giu 1923
Avvenuti i trasferimenti del personale di ragioneria delle varie amministrazioni appartenenti ai ruoli indicati all', lettere a), b) ed e) del presente decreto, i ruoli stessi sono soppressi, restando, però, conservato presso il Ministero dei Lavori Pubblici un posto di cassiere.
Sono inoltre soppressi nella categoria 2ª della tabella A, annessa al Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, concernente le tabelle organiche del Ministero dell'Istruzione Pubblica, i posti relativi al personale di ragioneria nel Ministero.
Per il rimanente personale di ruolo passato alla dipendenza del Ministero delle Finanze, secondo le disposizioni del presente decreto sono ridotti di altrettanti posti quanti sono gli impiegati trasferiti, e secondo i rispettivi gradi:
a) il ruolo organico di ragioneria del Ministero dell'Interno;
b) i ruoli organici della prima e della seconda categoria del Ministero delle Poste, dei Telegrafi e dei Telefoni;
c) i ruoli organici centrali o unici del personale d'ordine delle varie amministrazioni.
Per i ruoli di cui alla lettera c) potrà essere provveduto con decreto reale, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con quello delle Finanze, alla modificazione del riparto del numero dei posti rimasti nei ruoli medesimi, fra i gradi di archivista e applicato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-30