Art. 28
In vigore dal 31 mar 1923
Le singole Amministrazioni debbono fornire, a carico dei propri bilanci, e per mezzo del Provveditorato generale dello Stato, in quanto questo ne abbia competenza, i locali, i mobili ed arredi, gli stampati, gli oggetti di cancelleria, i telefoni, la luce, i mezzi di trasporto, di riscaldamento, e quant'altro occorra al funzionamento degli uffici delle rispettive ragionerie centrali.
Debbono inoltre assegnare alle rispettive ragionerie personale subalterno dei propri ruoli in numero sufficiente ai bisogni del servizio e non inferiore a quello degli agenti ivi addetti al 1° gennaio 1923.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;599#art-28