Art. 1

In vigore dal 6 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente le Ragionerie delle amministrazioni centrali e successive disposizioni; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1288, concernente la conservazione - in via transitoria - della Ragioneria centrale del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, presso la Direzione generale dell'assistenza post-bellica dell'interno; Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1949, n. 27632, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1949, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 296, con il quale la Ragioneria del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, conservata in via transitoria presso la Direzione generale dell'assistenza post-bellica del Ministero dell'interno, assunse la denominazione di Ragioneria centrale presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica; Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono il mantenimento provvisorio della Ragioneria centrale presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica; Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: . La Ragioneria centrale per i servizi della Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno, viene soppressa.
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