Concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze.
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Art. 1 VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In virtù d Art. 2 Alle ragionerie delle Amministrazioni centrali spettano, per l'esame finanziario, le tratt Art. 3 I direttori capi di ragioneria riferiscono al Ministro delle finanze, pel tramite della Ra Art. 4 Per tutto quanto si attiene alle funzioni che disimpegnano nell'interesse dell'Amministraz Art. 5 Ferme le disposizioni del R. decreto 8 settembre 1906, n. 513, e indipendentemente alle in Art. 6 Il direttore capo della ragioneria firma, nella sua qualità, la corrispondenza e gli atti Art. 7 Gli impiegati addetti alle ragionerie osservano rigorosamente, sotto la vigilanza dei dire Art. 8 Sono istituiti: a) il ruolo organico del personale di concetto delle Ragionerie centrali, Art. 9 Sono trasferiti nel ruolo di cui alla lettera a) del precedente articolo, secondo le norme Art. 10 Nel ruolo d'ordine di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 è trasferito il person Art. 11 Oltre ai personali, di cui ai precedenti articoli 9 e 10, passano alla dipendenza dell'Amm Art. 12 Possono essere trattenuti in servizio presso le ragionerie delle Amministrazioni centrali, Art. 13 Fino al termine stabilito al successivo articolo 20, il personale indicato agli articoli 9 Art. 14 Per il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 11 viene costituito uno speciale ruo Art. 15 Le promozioni del personale proveniente dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e Art. 16 Il personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, trasferito nei ruoli Art. 17 L'applicazione dei provvedimenti previsti dai Regi decreti 25 gennaio 1923, n. 87, e 28 ge Art. 18 Entro lo stesso termine del 30 giugno 1923, indicato al precedente articolo, sarà provvedu Art. 19 Gli impiegati passati alle dipendenze del Ministero delle finanze, che non trovino colloca Art. 20 Al 1° luglio 1923 sarà effettuata la fusione del personale compreso nei ruoli separati, di Art. 21 Il collocamento dei singoli impiegati nei ruoli generali indicati al precedente articolo 2 Art. 22 Per le nuove assunzioni nel ruolo di concetto del personale centrale di ragioneria, è pres Art. 23 Il Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 del testo unico delle Art. 24 I direttori capi di ragioneria delle Amministrazioni centrali sono nominati dal Ministro d Art. 25 Salvo quanto stabilisce per la nomina dei direttori capi di ragioneria il precedente artic Art. 26 Gli impiegati dei ruoli delle ragionerie centrali, di cui al presente decreto, prestano se Art. 28 Le singole Amministrazioni debbono fornire, a carico dei propri bilanci, e per mezzo del P Art. 29 Agli effetti del passaggio in un unico ruolo, secondo le norme del R. decreto 18 gennaio 1 Art. 30 Avvenuti i trasferimenti del personale di ragioneria delle varie amministrazioni appartene Art. 31 I provvedimenti pel trasferimento dei singoli impiegati alle dipendenze del Ministero dell Art. 32 Fino a quando non abbiano avuto attuazione i provvedimenti indicati all'art. 17 del presen Art. 33 Con decreto del Ministro delle finanze, saranno emanate le ulteriori disposizioni eventual Art. 34 Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate. Art. 35 Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del R Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360