Art. 1
In vigore dal 26 mag 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1923, n. 126;
Visto il regio decreto 25 marzo 1923, n. 599;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1218; Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, sulla delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;
Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente il rinnovo della delega predetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;
Ritenuta la necessità, in conseguenza del nuovo e definitivo assetto dato in senso unitario ai servizi dell'amministrazione centrale del Ministero della difesa, di procedere alla unificazione delle ragionerie;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Le attribuzioni di cui al regio decreto 28 gennaio 1923, n. 126, ed al regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, espletate dalle ragionerie centrali per i servizi della Marina e dell'Aeronautica sono trasferite alla ragioneria centrale per i servizi dell'Esercito che assume la denominazione di ragioneria centrale presso il Ministero della difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 86. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-01-09;584#art-1