LEGGE·n. 110·28 giugno 2012
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.
Vigente dal 26 luglio 2012 47 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1TerminologiaArt. 2Corruzione attiva di agenti pubblici nazionali.Art. 3Corruzione passiva di agenti pubblici nazionaliArt. 4Corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionaliArt. 5Corruzione di agenti pubblici stranieri.Art. 6Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniereArt. 7Corruzione attiva nel privatoArt. 8Corruzione passiva nel privatoArt. 9Corruzione di funzionari internazionaliArt. 10Corruzione di membri di assemblee parlamentari
internazionaliArt. 11Corruzione di giudici e di agenti di tribunali
internazionaliArt. 12MalversazioneArt. 13Riciclaggio del prodotto dei reati di corruzioneArt. 14Reati in materia di contabilitàArt. 15Atti di compartecipazioneArt. 16ImmunitàArt. 17CompetenzaArt. 18Responsabilità delle persone giuridicheArt. 19Sanzioni e misureArt. 20Autorità specializzateArt. 21Cooperazione fra autorità nazionaliArt. 22Protezione dei collaboratori di giustizia e dei
testimoniArt. 23Misure volte ad agevolare la raccolta di prove ed il
sequestro dei prodottiArt. 24ControlloArt. 25Principi generali e misure che si applicano alla
cooperazione internazionale.Art. 26Assistenza reciprocaArt. 27EstradizioneArt. 28Informazioni spontaneeArt. 29Autorità centraleArt. 30Corrispondenza direttaArt. 31InformazioneArt. 32Firma ed entrata in vigoreArt. 33Adesione alla ConvenzioneArt. 34Applicazione territorialeArt. 35Relazioni con altre convenzioni ed accordiArt. 36DichiarazioniArt. 37RiserveArt. 38Validità ed esame delle dichiarazioni e delle riserveArt. 39EmendamentiArt. 40Soluzione delle controversieArt. 41DenunciaArt. 42Notifiche