Convenzione

Art. 20

Autorità specializzate

In vigore dal 27 lug 2012
- Autorità specializzate Ciascuna Parte prende le misure che si rivelano necessarie per la specializzazione di persone od enti nella lotta contro la corruzione. Tali persone disporranno dell'indipendenza necessaria, nell'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento della Parte, per esercitare le loro funzioni efficacemente e senza alcuna pressione illecita. Le Parti si accertano che il personale di tali enti disponga di una formazione e di risorse finanziarie adeguate alle funzioni che svolgono.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-20

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Autorità specializzate (Art. 20 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo