Convenzione
Art. 17
Competenza
In vigore dal 27 lug 2012
- Competenza
1 Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per stabilire la propria competenza relativamente ad un reato determinato ai sensi degli articoli da 2 a 14 della presente Convenzione quando:
a il reato è commesso interamente o in parte sul suo territorio; b l'autore del reato è un cittadino di detta Parte, uno dei suoi agenti pubblici o uno dei suoi membri di assemblee pubbliche nazionali;
c il reato coinvolge uno dei suoi agenti pubblici o membri di sue assemblee pubbliche nazionali o ogni altra persona di cui agli articoli da 9 a 11 che è al contempo suo cittadino;
2 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, specificare in una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare solo in taluni casi o condizioni specifiche, le regole di competenza definite al par. l b e c del presente articolo o una parte qualsiasi di detti paragrafi.
3 Quando una Parte si prevale della possibilità di riserva prevista al par. 2 del presente articolo, essa adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza relativamente ai reati determinati ai sensi della presente Convenzione, quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio e non può essere estradato verso un'altra Parte solamente in base alla sua nazionalità, dopo una richiesta di estradizione.
4 La presente Convenzione non esclude l'esercizio, ad opera di una Parte, di una competenza penale stabilita in conformità al suo diritto interno.
Storico versioni
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