Convenzione

Art. 21

Cooperazione fra autorità nazionali

In vigore dal 27 lug 2012
- Cooperazione fra autorità nazionali Ciascuna Parte prende le misure appropriate che si rivelano necessarie per accertarsi che le autorità pubbliche, come pure ogni agente pubblico, cooperino in conformità con il diritto nazionale, con le autorità incaricate di investigare e di svolgere azioni giudiziarie per i reati: a informando di propria iniziativa tali autorità, qualora vi siano motivi ragionevoli di ritenere che è stato commesso uno dei reati stabiliti in forza degli a 14; oppure b fornendo, a richiesta, alle autorità in oggetto, tutte le informazioni necessarie.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-21

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Cooperazione fra autorità nazionali (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo