Convenzione
Art. 2
Corruzione attiva di agenti pubblici nazionali.
In vigore dal 27 lug 2012
- Corruzione attiva di agenti pubblici nazionali.
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad uno dei suoi agenti pubblici sia per se stesso o per altra persona, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-2