Convenzione

Art. 5

Corruzione di agenti pubblici stranieri.

In vigore dal 27 lug 2012
- Corruzione di agenti pubblici stranieri. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli quando vi è coinvolto un agente pubblico di un altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-5

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Corruzione di agenti pubblici stranieri. (Art. 5 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo