Convenzione
Art. 5
Corruzione di agenti pubblici stranieri.
In vigore dal 27 lug 2012
- Corruzione di agenti pubblici stranieri.
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli quando vi è coinvolto un agente pubblico di un altro Stato.
Storico versioni
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