Convenzione

Art. 3

Corruzione passiva di agenti pubblici nazionali

In vigore dal 27 lug 2012
- Corruzione passiva di agenti pubblici nazionali Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, il fatto per uno dei suoi agenti pubblici di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi indebito vantaggio per se stesso o per altra persona, o di accettarne l'offerta o la promessa per compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-3

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Corruzione passiva di agenti pubblici nazionali (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo