Convenzione

Art. 6

Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere

In vigore dal 27 lug 2012
- Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli quando vi è coinvolto qualsiasi componente di un'assemblea pubblica che esercita i poteri legislativi o amministrativi di un altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-6

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Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere (Art. 6 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo