Convenzione
Art. 6
Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere
In vigore dal 27 lug 2012
- Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli quando vi è coinvolto qualsiasi componente di un'assemblea pubblica che esercita i poteri legislativi o amministrativi di un altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-6