Convenzione

Art. 11

Corruzione di giudici e di agenti di tribunali internazionali

In vigore dal 27 lug 2012
- Corruzione di giudici e di agenti di tribunali internazionali Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli quando vi è coinvolto chiunque eserciti funzioni giudiziarie in un tribunale internazionale la cui competenza è accettata dalla Parte, o qualsiasi funzionario di cancelleria di tale tribunale.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-11

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Corruzione di giudici e di agenti di tribunali internazionali (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo