Art. 11 · Corruzione di giudici e di agenti di tribunali internazionali
Convenzione

Art. 11

11 / 42

Corruzione di giudici e di agenti di tribunali internazionali

In vigore dal 27 lug 2012
- Corruzione di giudici e di agenti di tribunali internazionali Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli quando vi è coinvolto chiunque eserciti funzioni giudiziarie in un tribunale internazionale la cui competenza è accettata dalla Parte, o qualsiasi funzionario di cancelleria di tale tribunale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-11