Convenzione

Art. 14

Reati in materia di contabilità

In vigore dal 27 lug 2012
- Reati in materia di contabilità Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati passibili di sanzioni penali o di altri tipi di sanzioni in conformità al suo diritto interno, qualora siano commessi intenzionalmente, i seguenti atti o omissioni miranti a commettere, dissimulare o occultare i reati di cui agli articoli da 2 a 12, quando la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni: a. compilare o utilizzare una fattura o altro documento contabile contenente dati falsi o incompleti; b. omettere illecitamente di contabilizzare un versamento;
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-14

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Reati in materia di contabilità (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo