Convenzione

Art. 18

Responsabilità delle persone giuridiche

In vigore dal 27 lug 2012
- Responsabilità delle persone giuridiche 1 Ciascuna Parte prende le iniziative legislative e di altro tipo rivelatesi necessarie per assicurare che persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di corruzione attiva, di malversazione e di riciclaggio di capitali, determinati ai sensi della presente Convenzione, quando siano commessi per loro conto da un individuo sia in quanto singolo, sia come componente di un organo della persona giuridica in questione, il quale ha poteri direttivi nell'ambito della stessa, come segue: - potere di rappresentanza della persona giuridica; oppure - autorità a prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure - autorità ad esercitare controlli nell'ambito della persona giuridica; come pure della partecipazione di tale individuo in qualità di complice o istigatore alla perpetrazione dei reati sopra menzionati. 2 A prescindere dai casi già previsti al capoverso 1, ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per garantire che una persona giuridica possa essere considerata responsabile, quando l'omissione di sorveglianza o di controllo da parte dell'individuo dì cui al par. 1, ha reso possibile la perpetrazione dei reati menzionati al par. 1 per conto di detta persona giuridica, ad opera di una persona fisica sottoposta alla sua autorità. 3 La responsabilità della persona giuridica in forza dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che commettono, istigano o si rendono complici dei reati di cui al par. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Responsabilità delle persone giuridiche (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo