Convenzione

Art. 19

Sanzioni e misure

In vigore dal 27 lug 2012
- Sanzioni e misure 1 In considerazione della gravità dei reati determinati in forza della presente Convenzione ciascuna Parte prevede, per quanto riguarda i reati determinati in conformità agli articoli da 2 a 14, sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive ivi comprese, quando i reati sono commessi da persone fisiche, sanzioni privative di libertà che possono dar luogo all'estradizione. 2 Ciascuna Parte si accerta che in caso di responsabilità determinata in forza dell', paragrafi 1 e 2, le persone fisiche siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive a carattere penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie 3 Ciascuna Parte prende le iniziative legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per consentirle di confiscare o di sequestrare in altro modo gli strumenti ed i prodotti dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione, oppure i beni il cui valore corrisponde a tali prodotti.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-19

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Sanzioni e misure (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo