Convenzione
Art. 22
Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni
In vigore dal 27 lug 2012
- Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni
Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per garantire una protezione effettiva ed adeguata:
a alle persone che forniscono informazioni relative a reati determinati ai sensi degli a 14, o che collaborano in qualsiasi altro modo con le autorità incaricate di investigazioni o azioni giudiziarie;
b ai testimoni che rendono una deposizione su tali reati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-22