Convenzione
Art. 27
Estradizione
In vigore dal 27 lug 2012
- Estradizione
1 I reati che rientrano nella sfera di applicazione della presente Convenzione sono considerati inclusi in ogni trattato di estradizione in vigore fra le Parti in quanto reati che danno luogo all'estradizione. Le Parti s'impegnano ad includere questi reati in ogni trattato di estradizione che stipuleranno, in quanto reati che danno luogo ad estradizione.
2 Se una Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da una Parte con la quale non ha stipulato un tale trattato, essa può considerare la presente Convenzione come base legale per l'estradizione per tutti i reati determinati in conformità alla presente Convenzione.
3 Le Parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono i reati determinati in conformità alla presenta Convenzione in quanto reati che danno luogo ad estradizione.
4 L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati di estradizione applicabili, ivi compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione.
5 Se l'estradizione domandata in ragione di un reato determinato in conformità alla presente Convenzione, è rifiutata unicamente sulla base della nazionalità della persona che è oggetto della domanda, oppure perché la Parte richiesta si considera competente in materia, quest'ultima Parte sottopone il caso alle sue autorità competenti ai fini di un'azione giudiziaria, salvo se altre disposizioni siano state convenute con la Parte richiedente e la informa tempestivamente del risultato definitivo.
Storico versioni
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