Convenzione

Art. 30

Corrispondenza diretta

In vigore dal 27 lug 2012
- Corrispondenza diretta 1 Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro 2 In caso di emergenza, la richiesta di assistenza reciproca o le relative comunicazioni possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie, compreso il Pubblico Ministero, della Parte richiedente a tali autorità della Parte richiesta. In tal caso una copia sarà inviata contemporaneamente all'autorità centrale della Parte richiesta tramite l'autorità centrale della Parte richiedente. 3 Ogni domanda o comunicazione formulata in attuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere presentata tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL). 4. Se una richiesta è presentata ai sensi del par. 2 del presente articolo e se l'autorità investita non è competente a darvi seguito essa la trasmette all'autorità competente del suo paese e ne informa direttamente la Parte richiedente. 5. Le domande o comunicazioni presentate ai sensi del par.2 del presente capitolo che non implicano misure coercitive, possono essere trasmesse direttamente dall'autorità competente della Parte richiedente all'autorità competente della Parte richiesta. 6. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione comunicare al Segretario generale del Consiglio d'Europa che per scrupolo di efficacia, le richieste formulate in applicazione di questo capitolo devono essere indirizzate alla sua autorità centrale.
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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;110#art-c-30

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Corrispondenza diretta (Art. 30 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo